Bonus elettrico per disagio fisico

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A chi è rivolto

Possono ottenere il bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Descrizione

Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico che utilizzi una o più delle apparecchiature elettromedicali.

Come fare

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Per avere accesso al bonus per disagio fisico, deve presentare domanda il cittadino titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) presso il Comune di residenza.

La domanda di bonus elettrico per disagio fisico può essere presentata direttamente all'Ufficio Assistenza del Comune di Racconigi (per informazioni tel. 0172/821615).

L'Ufficio Assistenza - Area Servizi Socio-Assistenziali, Scolastici e Culturali si trova al secondo piano del Palazzo Comunale - Piazza Carlo Alberto, 1 - 12035 Racconigi (CN).

E' possibile altresì accedre al servizio in forma telematica trasmettendo la modulistica, compilata e sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e agli altri eventali allegati richiesti, nelle seguenti modalità:

E' possibile presentare istanza per:

  • “nuova istanza”: se il cliente richiede per la prima volta il bonus per disagio fisico;
  • “variazione localizzazione”: se l’utilizzatore delle apparecchiature elettromedicali si sposta in altra abitazione, e di conseguenza le apparecchiature vengono alimentate da un altro punto di prelievo (POD) sempre intestato al Richiedente. In questo caso è necessario indicare anche il numero di istanza di bonus in vigore al momento della richiesta di variazione, reperibile su una delle comunicazioni ricevute da SGAte o presso il Comune presso cui si è presentata la domanda originaria o il CAF;
  • “variazione delle apparecchiature o dell’intensità di utilizzo”: se cambia il tipo di apparecchiature elettromedicali utilizzate, il loro numero o le ore di utilizzo medie giornaliere.

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

In caso di cambio intestazione della fornitura elettrica:

  • se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene successivamente intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus per disagio fisico viene erogato con continuità;
  • se, invece, il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa e deve essere presentata una nuova istanza.

In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, non è necessario ripresentare la domanda, il bonus per disagio fisico continua ad essere erogato senza interruzioni.

E' possibile delegare un'altra persona per presentare la domanda, compilando l'apposito modulo "Allegato D" per le deleghe.

Cosa serve

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il richiedente deve essere in possesso di:

  • certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata; non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile o hadicap;
  • documento di identità e codice fiscale del richiedente e del malato, se diverso dal richiedente;
  • il "modulo B" compilato;

E' inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

E' possibile chiedere il rilascio della certificazione sanitaria presentando il modulo allegato agli sportelli unici dei distretti ASL CN1 (es. Sportello di Racconigi – Via Ospedale 4 – 0172/8217724).

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus luce per disagio fisico sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 (allegato A).

Il bonus per disagio fisico viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente; pertanto non è richiesta la presentazione dell'ISEE

Cosa si ottiene

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato annualmente dall'Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus e tempo giornaliero di utilizzo.

I valori del bonus sociale elettrico per disagio fisico in vigore nell’anno 2025 (1°gennaio - 31 dicembre 2025) sono consultabili qui. 

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Quando il bonus per disagio fisico viene riconosciuto al beneficiario viene inserita un'apposita comunicazione in bolletta. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, i dettagli dell’importo relativo all’applicazione del bonus erogato.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) presentando la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 e fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • controllando direttamente lo stato della richiesta accedendo al Sistema SGAte mediante autenticazione con credenziali SPID, collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, entrando nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica". Le istruzioni vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando il malato utilizza le apparecchiature elettromedicali salvavita. Se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate, il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus per disagio fisico. Se il cliente non informa il proprio venditore e continua a percepire il bonus per disagio fisico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

La domanda di bonus per disagio fisico deve superare una serie di passaggi per verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità. Solo al termine di questi controlli, se la domanda presenta tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, il cliente riceve il bonus in bolletta, generalmente entro due mesi dalla presentazione della domanda. In ogni caso il cliente riceve una comunicazione con la quale viene informato dell’ammissione o, nel caso di esito negativo dei controlli, dei motivi per cui la domanda non è stata ammessa.

Tempi e scadenze

Il Comune trasmette i dati al sistema SGAte tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Quanto costa

L'accesso al servizio è gratuito.

Condizioni di servizio

Rivolgersi all'Ufficio competente

Pagina aggiornata il 01/04/2025

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